Quando si entra in un nuovo immobile, si prende in carico un ufficio o si organizza un trasloco delle utenze luce e gas, capire quale procedura avviare evita ritardi, richieste errate e costi non necessari. La scelta tra voltura o subentro dipende infatti da un elemento preciso: lo stato della fornitura.
Sapere cosa cambia tra voltura e subentro consente di gestire correttamente il cambio utenze luce e gas, soprattutto quando tempi e continuità del servizio incidono sull’operatività di una casa, di uno studio o di un'attività.
Per comprendere la differenza tra voltura e subentro, occorre partire dal significato di voltura. La voltura delle bollette consiste nella modifica dell’intestazione di un contratto di fornitura luce e gas e si rende necessaria quando si verifica un cambio nella proprietà (o locazione) dell'immobile. Durante la voltura il servizio energetico non viene mai interrotto. In pratica, la fornitura continua a funzionare e cambia solo il soggetto intestatario della bolletta.
La procedura è quindi indicata quando il contatore è attivo e si deve effettuare una voltura delle bollette in seguito a cambio di sede, locazione, acquisto o successione. Nel caso di voltura luce, il nuovo intestatario presenta la richiesta al fornitore che sta già erogando il servizio oppure al nuovo fornitore scelto (in questo caso si otterrà sia la voltura che lo switch dell'utenza, ossia il cambio di intestazione dell'utenza con contestuale cambio del fornitore); nel caso di voltura gas, il nuovo intestatario deve presentare la richiesta al fornitore che sta già erogando il servizio. In entrambi i casi, deve avere a disposizione i dati della fornitura, compresi codice POD per la luce e codice PDR per il gas, nonchè un valido titolo di possesso dell'immobile.
Se invece il contatore è presente ma è stato chiuso da parte dei precedenti proprietari per la cessazione della fornitura, si deve richiedere il subentro delle utenze luce e gas. Il significato di subentro è, dunque, diverso: se ne parla quando il precedente contratto è cessato e il contatore risulta disattivato. In questo caso non si cambia intestazione a una fornitura attiva, ma si richiede la riattivazione del punto già esistente.
Il subentro delle utenze domestiche è quindi la procedura corretta quando il contatore è presente ma non eroga energia. Per il subentro luce e gas occorre scegliere il fornitore, inviare la documentazione richiesta e attendere l’attivazione del contatore, che può richiedere tempi differenti tra energia elettrica e gas. Questa distinzione è essenziale anche per evitare di confondere il subentro con il semplice cambio fornitore luce e gas, che è invece una procedura diversa e riguarda una fornitura già attiva.
L’elemento fondamentale per poter capire la differenza tra voltura e subentro è lo stato del contatore: la voltura delle utenze parte da un contatore attivo. Il nuovo inquilino (o proprietario) nel caso in cui voglia cambiare gestore luce, può oggi richiedere una voltura con cambio fornitore, evitando di dover prima fare la voltura con il precedente gestore e poi passare a uno nuovo, come avveniva in passato. Al momento tale procedura non si applica per il gas. Se, al contrario, il contatore è disattivato ma ancora presente occorre procedere alla richiesta di subentro. In questo caso il contratto precedente è cessato, quindi il nuovo titolare può scegliere il gestore e la tariffa che preferisce.
Anche sul piano operativo le conseguenze sono diverse: con la voltura luce e gas non c'è interruzione del servizio, mentre con il subentro occorre attendere la riattivazione. Per questo, quando ci si domanda ‘voltura o subentro: cosa conviene?’, la risposta non dipende dalla convenienza economica in senso stretto, ma dalla situazione tecnica e contrattuale dell'utenza.
Le tempistiche della voltura sono relativamente brevi perché si tratta di una fornitura attiva. Nell’arco di circa 4\5 giorni lavorativi, il gestore verifica la correttezza della documentazione, comunica l’esito al cliente e registra la voltura.
Per quanto riguarda le tempistiche del subentro luce, l’Autorità garante ARERA ha stabilito l’attivazione entro 5 giorni lavorativi, per il gas invece sono richiesti circa 10 giorni lavorativi che decorrono dal momento in cui il fornitore invia la documentazione richiesta al distributore. Le scadenze effettive possono comunque variare in base alla completezza dei documenti, al distributore locale e a eventuali verifiche tecniche.
ARERA precisa che la spesa dipende dal contratto applicato dal venditore e dai corrispettivi dovuti al distributore. Per il gas, il subentro prevede un contributo fisso al distributore di 30 euro per contatori fino alla classe G6; per la voltura il contributo del distributore è definito nei relativi prezziari pubblicati dal distributore sul proprio sito internet.
I clienti del servizio di tutela della vulnerabilità sono tenuti a pagare al proprio venditore anche un contributo di 23 euro per oneri amministrativi del venditore stesso, anche nel mercato libero potrebbe essere richiesto un corrispettivo dal venditore.
In caso di subentro, invece, se l'impianto di utenza viene modificato o trasformato, il distributore addebita al venditore anche il costo della verifica documentale relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza dell'impianto, pari a 47 euro per le utenze domestiche. A questi importi possono aggiungersi oneri commerciali del venditore e, in alcuni casi, deposito cauzionale.
Quali sono, invece, i documenti per voltura o subentro da presentare? Nel primo caso:
I documenti per subentro sono invece:
Quando si gestiscono pratiche come voltura e subentro, può essere utile affidarsi a un fornitore attento alle esigenze dei consumatori e capace di offrire strumenti semplici per monitorare le forniture nel tempo. In questo contesto VIVI energia propone offerte Luce e Gas pensate per un consumo più consapevole e una gestione più chiara delle utenze.
Ecco alcuni vantaggi:
