BONUS SOCIALE

I bonus sociale per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica sono stati introdotti come misura sociale per ridurre la spesa delle famiglie in stato di disagio economico.

La Del. 63/2021/R/COM di ARERA prevede che il bonus sociale elettrico e il bonus sociale gas per disagio economico o fisico siano riconosciuti automaticamente.

Lo stato di disagio economico è attestato dall’INPS sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata dal cliente titolare di una fornitura di energia elettrica o gas o che utilizza nella propria abitazione una fornitura centralizzata di gas naturale

Ai fini dell’ammissione al bonus sociale per disagio fisico, il cliente interessato presenta apposita richiesta presso il proprio Comune ed è tenuto ad utilizzare una apposita modulistica i cui fac simile vengono messi a disposizione sul sito internet dell’Autorità (www.arera.it) e sul sito internet di SGAte (www.sgate.it).

Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale elettrico e di un solo bonus sociale gas per ogni anno di competenza

Il bonus sociale elettrico per disagio fisico è cumulabile con il bonus sociale elettrico per disagio economico in presenza dei rispettivi requisiti di ammissione.

Ammissione al Bonus Sociale Elettrico

Per i clienti domestici in stato di disagio economico il bonus sociale elettrico è riconosciuto al punto di prelievo nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il nucleo familiare ISEE di appartenenza e ciascuno dei suoi componenti ha diritto al bonus sociale elettrico con riferimento ad un solo punto di prelievo per ogni anno di competenza;
b) il Codice Fiscale e il nominativo del dichiarante o di uno dei componenti del nucleo familiare ISEE devono coincidere con il Codice Fiscale e il nominativo del titolare del contratto di fornitura per uso domestico corrispondente al punto di prelievo;
c) il punto di prelievo deve risultare attivo o sospeso per morosità, non disalimentato.

Ammissione al Bonus Sociale Gas

Per i clienti domestici in stato di disagio economico il bonus sociale gas è riconosciuto al punto di riconsegna nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)il nucleo familiare ISEE di appartenenza e ciascuno dei suoi componenti hanno diritto al bonus sociale gas con riferimento ad un solo punto di riconsegna per ogni anno di competenza;

b) il Codice Fiscale e il nominativo del dichiarante o di uno dei componenti del nucleo familiare ISEE devono coincidere con il Codice Fiscale e il nominativo del titolare del contratto di fornitura per uso domestico corrispondente al punto di riconsegna

c) il punto di riconsegna deve risultare attivo o sospeso per morosità, non disalimentato;

d) il punto di riconsegna deve essere della tipologia di cui al comma 2.3 lettera a) del TIVG:

a)“punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico” è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente finale che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché: 1) l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti; 2) il titolare del punto sia una persona fisica;

e) il punto di riconsegna deve essere classificato nella categoria C1, C2 o C3

f) il misuratore installato nel punto di riconsegna deve essere di classe non superiore a G6

Per maggiori informazioni sul ‘Bonus sociale’ visita le sezioni dedicate (gas e luce) sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente oppure chiama il numero verde 800.166.654 – Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente.